Legge 30 luglio 2002, n.
189
"Modifica
alla normativa in materia di immigrazione e di asilo"
(pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002 - Suppl.
ord.)
Capo
I
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Art.
1.
(Cooperazione
con Stati stranieri)
1. Al fine di favorire le
elargizioni in favore di iniziative di sviluppo umanitario, di qualunque natura,
al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), dopo le parole: «organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS),» sono inserite le seguenti: «delle
iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni,
comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (OCSE)»;
b) all’articolo 65, comma 2,
lettera c-sexies), dopo le parole: «a favore delle ONLUS» sono aggiunte, in
fine, le seguenti: «, nonchè le iniziative umanitarie, religiose o laiche,
gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 13-bis, comma
1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all’OCSE;».
2. Nella elaborazione e
nella eventuale revisione dei programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto
per interventi non a scopo umanitario nei confronti dei Paesi non appartenenti
all’Unione europea, con esclusione delle iniziative a carattere umanitario, il
Governo tiene conto anche della collaborazione prestata dai Paesi interessati
alla prevenzione dei flussi migratori illegali e al contrasto delle
organizzazioni criminali operanti nell’immigrazione clandestina, nel traffico di
esseri umani, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di
stupefacenti, di armamenti, nonchè in materia di cooperazione giudiziaria e
penitenziaria e nella applicazione della normativa internazionale in materia di
sicurezza della navigazione.
3. Si può procedere alla
revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto di cui al comma 2 qualora i
Governi degli Stati interessati non adottino misure di prevenzione e vigilanza
atte a prevenire il rientro illegale sul territorio italiano di cittadini
espulsi.
Art.
2.
(Comitato
per il coordinamento
e
il monitoraggio)
1. Al testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, di seguito denominato «testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998», dopo l’articolo 2, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. – (Comitato per
il coordinamento e il monitoraggio) – 1. È istituito il Comitato per il
coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente testo unico, di
seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato è presieduto
dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro
delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed è composto dai Ministri
interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a
quattro e da un presidente di regione o di provincia autonoma designato dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome.
3. Per l’istruttoria delle
questioni di competenza del Comitato, è istituito un gruppo tecnico di lavoro
presso il Ministero dell’interno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti
per gli affari regionali, per le pari opportunità, per il coordinamento delle
politiche comunitarie, per l’innovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli
affari esteri, dell’interno, della giustizia, delle attività produttive,
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del lavoro e delle politiche
sociali, della difesa, dell’economia e delle finanze, della salute, delle
politiche agricole e forestali, per i beni e le attività culturali, delle
comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel
mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione
alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti di
ogni altra pubblica amministrazione interessata all’attuazione delle
disposizioni del presente testo unico, nonchè degli enti e delle associazioni
nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui
all’articolo 3, comma 1.
4. Con regolamento, da
emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro
dell’interno e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le
modalità di coordinamento delle attività del gruppo tecnico con le strutture
della Presidenza del Consiglio dei ministri».
Art.
3.
(Politiche
migratorie)
1. Al testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 3, al comma 1, dopo le parole:
«ogni tre anni» sono inserite le seguenti: «salva la necessità di un termine più
breve».
2. Al testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 3, il comma 4 è sostituito dal
seguente:
«4. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui all’articolo
2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari,
sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell’anno precedente
a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati
nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel
territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere
stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e
delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi
dell’articolo 20. Qualora se ne ravvisi l’opportunità, ulteriori decreti possono
essere emanati durante l’anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno
per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di
mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del
Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto,
nel limite delle quote stabilite per l’anno precedente».
Art.
4.
(Ingresso
nel territorio dello Stato)
1. Al testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 4, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il visto di ingresso è
rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di
origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a
tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle
autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio
del visto di ingresso l’autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo
straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in
mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i
doveri dello straniero relativi all’ingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora
non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al
rilascio del visto, l’autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo
straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese,
spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il
diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto
presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La
presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a
sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative
responsabilità penali, l’inammissibilità della domanda. Per lo straniero in
possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel
territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all’autorità di
frontiera»;
b)
al comma 3, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Non è ammesso in Italia
lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia
per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali
l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle
frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti
condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti
dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati
inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina
dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da
destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori
da impiegare in attività illecite».
Art.
5.
(Permesso
di soggiorno)
1. Al testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 5 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al comma 1, dopo le parole: «permesso di soggiorno rilasciati», sono inserite le
seguenti: «, e in corso di validità,»;
b)
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Lo straniero che
richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici»;
c)
al comma 3, alinea, dopo le parole: «La durata del permesso di soggiorno» sono
inserite le seguenti: «non rilasciato per motivi di
lavoro»;
d)
al comma 3, le lettere b) e d) sono abrogate;
e) dopo il comma
3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Il permesso di
soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del
contratto di soggiorno per lavoro di cui all’articolo 5-bis. La durata del
relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di
soggiorno e comunque non può superare:
a)
in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva
di nove mesi;
b)
in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la
durata di un anno;
c)
in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la
durata di due anni.
3-ter. Allo straniero che
dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare
lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi
ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la
durata temporale annuale di cui ha usufruito nell’ultimo dei due anni precedenti
con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno.
Il permesso è revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le
disposizioni del presente testo unico.
3-quater. Possono inoltre
soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di
soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della
competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei
requisiti previsti dall’articolo 26 del presente testo unico. Il permesso di
soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due
anni.
3-quinquies. La
rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di
ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 4, ovvero
il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell’articolo 26,
ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero dell’interno e all’INPS
per l’inserimento nell’archivio previsto dal comma 9 dell’articolo 22 entro
trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione è data
al Ministero dell’interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare
di cui all’articolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione.
3-sexies. Nei casi di
ricongiungimento familiare, ai sensi dell’articolo 29, la durata del permesso di
soggiorno non può essere superiore a due anni»;
f)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il rinnovo del permesso
di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui
dimora, almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma
3-bis, lettera c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del
medesimo comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed è sottoposto alla
verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni
previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal
presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è
rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio
iniziale»;
g)
dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Lo straniero che
richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici»;
h)
il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Il permesso di soggiorno
e la carta di soggiorno di cui all’articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo
di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi
ai tipi da approvare con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro per l’innovazione e le tecnologie in attuazione dell’Azione comune
adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 16 dicembre 1996, riguardante
l’adozione di un modello uniforme per i permessi di
soggiorno»;
i) dopo il comma 8, è inserito il
seguente:
«8-bis. Chiunque contraffà o
altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto
di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al
fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un
permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno,
è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o
parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre
a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico
ufficiale».
Art.
6.
(Contratto
di soggiorno per lavoro
subordinato)
1. Al testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo l’articolo 5 è inserito il
seguente:
«Art. 5-bis. - (Contratto di
soggiorno per lavoro subordinato) – 1. Il contratto di soggiorno per lavoro
subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non
appartenente all’Unione europea o apolide, contiene:
a)
la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per
il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica;
b)
l’impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per
il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
2. Non costituisce titolo
valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga
le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
3. Il contratto di soggiorno
per lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto dall’articolo 22 presso lo
sportello unico per l’immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede
legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa secondo
le modalità previste nel regolamento di attuazione».
2. Con il regolamento di cui
all’articolo 34, comma 1, si procede all’attuazione e all’integrazione delle
disposizioni recate dall’articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con
particolare riferimento all’assunzione dei costi per gli alloggi di cui al comma
1, lettera a), del medesimo articolo 5-bis, prevedendo a quali condizioni gli
stessi siano a carico del lavoratore.
Art.
7.
(Facoltà
inerenti il soggiorno)
1. Al testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 6, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al comma 1, dopo le parole: «prima della sua scadenza,» sono inserite le
seguenti: «e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo
rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti
dall’articolo 26,»;
b)
al comma 4, le parole: «può essere sottoposto a rilievi segnaletici» sono
sostituite dalle seguenti: «è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e
segnaletici».
Art.
8.
(Sanzioni
per l’inosservanza degli obblighi di comunicazione dell’ospitante e del datore
di lavoro)
1. Al testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 7, dopo il comma 2 è aggiunto,
in fine, il seguente:
«2-bis. Le violazioni delle
disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100
euro».
Art.
9.
(Carta
di soggiorno)
1. Al testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 9, comma 1, le parole: «cinque
anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».
Art.
10.
(Coordinamento
dei controlli di frontiera)
1. Al testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 11, dopo il comma 1 è inserito
il seguente:
«1-bis. Il Ministro
dell’interno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per l’ordine e la
sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento unificato
dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro
dell’interno promuove altresì apposite misure di coordinamento tra le autorità
italiane competenti in materia di controlli sull’immigrazione e le autorità
europee competenti in materia di controlli sull’immigrazione ai sensi
dell’Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n.
388».
Art.
11.
(Disposizioni
contro le immigrazioni
clandestine)
1. All’articolo 12 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del
presente testo unico compie atti diretti a procurare l’ingresso nel territorio
dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l’ingresso illegale
in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza
permanente, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a
15.000 euro per ogni persona»;
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche
indiretto, compie atti diretti a procurare l’ingresso di taluno nel territorio
dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a
procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è
cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da
quattro a dodici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa
pena si applica quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra
loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti
contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti»;
c)
dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Le pene di cui al
comma 3 sono aumentate se:
a)
il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato
di cinque o più persone;
b)
per procurare l’ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a
pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
c)
per procurare l’ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta
a trattamento inumano o degradante.
3-ter. Se i fatti di cui al
comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla
prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l’ingresso
di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo
sfruttamento, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la
multa di 25.000 euro per ogni persona.
3-quater. Le circostanze
attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98 del codice penale,
concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si
operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette
aggravanti.
3-quinquies. Per i delitti
previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei
confronti dell’imputato che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia
portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l’autorità di polizia o
l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la
ricostruzione dei fatti, per l’individuazione o la cattura di uno o più autori
di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei
delitti.
3-sexies. All’articolo
4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, dopo le parole: “609-octies del codice penale“ sono inserite le
seguenti: “nonchè dall’articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,“»;
d)
dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. La nave italiana in
servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua,
una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta
nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se
vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un
traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello
Stato.
9-ter. Le navi della Marina
militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa
nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al
comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al
comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali,
oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi
in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto
internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la
bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave
senza bandiera o con bandiera di convenienza.
9-quinquies. Le modalità di
intervento delle navi della Marina militare nonchè quelle di raccordo con le
attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite
con decreto interministeriale dei Ministri dell’interno, della difesa,
dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei
trasporti.
9-sexies. Le disposizioni di
cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i
controlli concernenti il traffico aereo».
Art.
12.
(Espulsione
amministrativa)
1. All’articolo 13 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’espulsione è disposta
in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto
a gravame o impugnativa da parte dell’interessato. Quando lo straniero è
sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare
in carcere, il questore, prima di eseguire l’espulsione, richiede il nulla osta
all’autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili
esigenze processuali valutate in relazione all’accertamento della responsabilità
di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati
connessi, e all’interesse della persona offesa. In tal caso l’esecuzione del
provvedimento è sospesa fino a quando l’autorità giudiziaria comunica la
cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta,
provvede all’espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si
intende concesso qualora l’autorità giudiziaria non provveda entro quindici
giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione
sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del
trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell’articolo
14»;
b)
dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Nel caso di arresto
in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all’atto della
convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai
sensi dell’articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra
una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del
comma 3.
3-ter. Le disposizioni di
cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento
penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione
la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il
giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l’estinzione
della misura, decide sul rilascio del nulla osta all’esecuzione dell’espulsione.
Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti
dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell’avvenuta
espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il
giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. È sempre disposta la
confisca delle cose indicate nel secondo comma dell’articolo 240 del codice
penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e
14.
3-quinquies. Se lo straniero
espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine
previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di
prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi
confronti, si applica l’articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo
straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima
della custodia cautelare, quest’ultima è ripristinata a norma dell’articolo 307
del codice di procedura penale.
3-sexies. Il nulla osta
all’espulsione non può essere concesso qualora si proceda per uno o più delitti
previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,
nonchè dall’articolo 12 del presente testo unico»;
c)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L’espulsione è sempre
eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5»;
d)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Nei confronti dello
straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di
soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato
chiesto il rinnovo, l’espulsione contiene l’intimazione a lasciare il territorio
dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone
l’accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto
rilevi il concreto pericolo che quest’ultimo si sottragga all’esecuzione del
provvedimento»;
e)
il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Avverso il decreto di
espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in
composizione monocratica del luogo in cui ha sede l’autorità che ha disposto
l’espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di
espulsione. Il tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta il
ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti
giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma
può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato anche per il
tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di
destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata,
è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che
provvedono a certificarne l’autenticità e ne curano l’inoltro all’autorità
giudiziaria. Lo straniero è ammesso all’assistenza legale da parte di un
patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti
all’autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a
spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un
difensore designato dal giudice nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella
di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, nonchè, ove necessario, da un interprete»;
f) i
commi 6, 9 e 10 sono abrogati;
g)
il comma 13 è sostituito dai seguenti:
«13. Lo straniero espulso
non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione
del Ministro dell’interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con
l’arresto da sei mesi ad un anno ed è nuovamente espulso con accompagnamento
immediato alla frontiera.
13-bis. Nel caso di
espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è
punito con la reclusione da uno a quattro anni. La stessa pena si applica allo
straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia
fatto reingresso sul territorio nazionale.
13-ter. Per i reati di cui
ai commi 13 e 13-bis è sempre consentito l’arresto in flagranza dell’autore del
fatto e, nell’ipotesi di cui al comma 13-bis, è consentito il fermo. In ogni
caso contro l’autore del fatto si procede con rito
direttissimo»;
h)
il comma 14 è sostituito dal seguente:
«14. Salvo che sia
diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di
dieci anni. Nel decreto di espulsione può essere previsto un termine più breve,
in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva
condotta tenuta dall’interessato nel periodo di permanenza in
Italia».
Art.
13.
(Esecuzione
dell’espulsione)
1. All’articolo 14 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La convalida comporta la
permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora
l’accertamento dell’identità e della nazionalità, ovvero l’acquisizione di
documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del
questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di
tale termine, il questore esegue l’espulsione o il respingimento, dandone
comunicazione senza ritardo al giudice»;
b)
dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Quando non sia stato
possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea,
ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l’espulsione
o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio
dello Stato entro il termine di cinque giorni. L’ordine è dato con provvedimento
scritto, recante l’indicazione delle conseguenze penali della sua
trasgressione.
5-ter. Lo straniero che
senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione
dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis è punito con
l’arresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica.
5-quater. Lo straniero
espulso ai sensi del comma 5-ter che viene trovato, in violazione delle norme
del presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione
da uno a quattro anni.
5-quinquies. Per i reati
previsti ai commi 5-ter e 5-quater è obbligatorio l’arresto dell’autore del
fatto e si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l’esecuzione
dell’espulsione, il questore può disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del
presente articolo».
2. Per la costruzione di
nuovi centri di permanenza temporanea e assistenza è autorizzata la spesa nel
limite massimo di 12,39 milioni di euro per l’anno 2002, 24,79 milioni di euro
per l’anno 2003 e 24,79 milioni di euro per l’anno 2004.
Art.
14.
(Ulteriori
disposizioni per l’esecuzione
dell’espulsione)
1. All’articolo 15 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1, è aggiunto
il seguente:
«1-bis. Della emissione del
provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad
una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi
extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla
competente autorità consolare al fine di avviare la procedura di identificazione
dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, l’esecuzione
della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o
di detenzione».
2. La rubrica dell’articolo
15 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituita
dalla seguente: «Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per
l’esecuzione dell’espulsione».
Art.
15.
(Espulsione
a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla
detenzione)
1. L’articolo 16 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal
seguente:
«Art. 16. - (Espulsione a
titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione) – 1. Il giudice,
nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell’applicare
la pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale
nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate
nell’articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva
entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la
sospensione condizionale della pena ai sensi dell’articolo 163 del codice penale
nè le cause ostative indicate nell’articolo 14, comma 1, del presente testo
unico, può sostituire la medesima pena con la misura dell’espulsione per un
periodo non inferiore a cinque anni.
2. L’espulsione di cui al
comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo
le modalità di cui all’articolo 13, comma 4.
3. L’espulsione di cui al
comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più
delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena
edittale superiore nel massimo a due anni.
4. Se lo straniero espulso a
norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del
termine previsto dall’articolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva è revocata
dal giudice competente.
5. Nei confronti dello
straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni
indicate nell’articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche
residua, non superiore a due anni, è disposta l’espulsione. Essa non può essere
disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti
dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i
delitti previsti dal presente testo unico.
6. Competente a disporre
l’espulsione di cui al comma 5 è il magistrato di sorveglianza, che decide con
decreto motivato, senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di
polizia sull’identità e sulla nazionalità dello straniero. Il decreto di
espulsione è comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni,
può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale
decide nel termine di venti giorni.
7. L’esecuzione del decreto
di espulsione di cui al comma 6 è sospesa fino alla decorrenza dei termini di
impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo
stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari
documenti di viaggio. L’espulsione è eseguita dal questore competente per il
luogo di detenzione dello straniero con la modalità dell’accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica.
8. La pena è estinta alla
scadenza del termine di dieci anni dall’esecuzione dell’espulsione di cui al
comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel
territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e
riprende l’esecuzione della pena.
9. L’espulsione a titolo di
sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui
all’articolo 19».
Art.
16.
(Diritto
di difesa)
1. All’articolo 17, comma 1,
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo le parole:
«Lo straniero» sono inserite le seguenti: «parte offesa ovvero» e dopo la
parola: «richiesta» sono inserite le seguenti: «della parte offesa
o».
Art.
17.
(Determinazione
dei flussi di ingresso)
1. All’articolo 21 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nello stabilire le
quote i decreti prevedono restrizioni numeriche all’ingresso di lavoratori di
Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto all’immigrazione
clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di
provvedimenti di rimpatrio»;
b)
al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «quote riservate» sono inserite le
seguenti: «ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei
genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi
non comunitari, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco,
costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le
qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonchè»;
c)
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Il decreto annuale
ed i decreti infrannuali devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla
effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di
utenza, elaborati dall’anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di
attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture
pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio.
4-ter. Le regioni possono
trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati
extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni
previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto
alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e
produttivo».
Art.
18.
(Lavoro
subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro
autonomo)
1. L’articolo 22 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal
seguente:
«Art. 22. - (Lavoro
subordinato a tempo determinato e indeterminato) – 1. In ogni provincia è
istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello
unico per l’immigrazione, responsabile dell’intero procedimento relativo
all’assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed
indeterminato.
2. Il datore di lavoro
italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare
in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato
con uno straniero residente all’estero deve presentare allo sportello unico per
l’immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede
legale l’impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione
lavorativa:
a)
richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b)
idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il
lavoratore straniero;
c)
la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative
condizioni, comprensiva dell’impegno al pagamento da parte dello stesso datore
di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di
provenienza;
d)
dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di
lavoro.
3. Nei casi in cui non abbia
una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la
documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro
di una o più persone iscritte nelle liste di cui all’articolo 21, comma 5,
selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di
attuazione.
4. Lo sportello unico per
l’immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per
l’impiego di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede
legale. Il centro per l’impiego provvede a diffondere le offerte per via
telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con
ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti
dall’articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti
giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore
nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo
sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande
acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia
decorso senza che il centro per l’impiego abbia fornito riscontro, lo sportello
unico procede ai sensi del comma 5.
5. Lo sportello unico per
l’immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla
presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le
prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di
lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il
questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e
qualitativi determinati a norma dell’articolo 3, comma 4, e dell’articolo 21, e,
a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il
codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla
osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi
dalla data del rilascio.
6. Gli uffici consolari del
Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli
accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del
codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l’immigrazione. Entro otto
giorni dall’ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per
l’immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di
soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest’ultimo, trasmesso in copia
all’autorità consolare competente ed al centro per l’impiego
competente.
7. Il datore di lavoro che
omette di comunicare allo sportello unico per l’immigrazione qualunque
variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la
sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l’accertamento e l’irrogazione
della sanzione è competente il prefetto.
8. Salvo quanto previsto
dall’articolo 23, ai fini dell’ingresso in Italia per motivi di lavoro, il
lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal
consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del
lavoratore.
9. Le questure forniscono
all’INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative
ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per
motivi di lavoro, o comunque idoneo per l’accesso al lavoro, e comunicano
altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle
disposizioni di cui al titolo IV; l’INPS, sulla base delle informazioni
ricevute, costituisce un “Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari“,
da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle
informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate.
Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure,
all’ufficio finanziario competente che provvede all’attribuzione del codice
fiscale.
10. Lo sportello unico per
l’immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il
numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate
nei decreti di cui all’articolo 3, comma 4.
11. La perdita del posto di
lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore
extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore
straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde
il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di
collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e
comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale,
per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce
le modalità di comunicazione ai centri per l’impiego, anche ai fini
dell’iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con
priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
12. Il datore di lavoro che
occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di
soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e
del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o
annullato, è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda di
5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
13. Salvo quanto previsto
per i lavoratori stagionali dall’articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il
lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza
sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di
reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla
normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in
deroga al requisito contributivo minimo previsto dall’articolo 1, comma 20,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. Le attribuzioni degli
istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001,
n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività
di lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed
extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione
professionale acquisiti all’estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per
l’impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per
singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma
del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione
programmati nel territorio della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui
al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative
norme di attuazione».
2. All’articolo 26, comma 5,
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia,
altresì, allo straniero la certificazione dell’esistenza dei requisiti previsti
dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 5, comma
3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro
autonomo».
Art.
19.
(Titoli
di prelazione)
1. L’articolo 23 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal
seguente:
«Art. 23. - (Titoli di
prelazione) – 1. Nell’ambito di programmi approvati, anche su proposta delle
regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri
enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e
dei lavoratori, nonchè organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei
lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del
Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell’immigrazione da almeno tre
anni, possono essere previste attività di istruzione e di formazione
professionale nei Paesi di origine.
2. L’attività di cui al
comma 1 è finalizzata:
a)
all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano
all’interno dello Stato;
b)
all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano
all’interno dei Paesi di origine;
c)
allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di
origine.
3. Gli stranieri che abbiano
partecipato alle attività di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di
impiego ai quali le attività si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di
cui all’articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalità previste nel
regolamento di attuazione del presente testo unico.
4. Il regolamento di
attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni di impiego per i
lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma
1».
Art.
20.
(Lavoro
stagionale)
1. L’articolo 24 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal
seguente:
«Art. 24. - (Lavoro
stagionale) – 1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro
associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato
a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa
allo sportello unico per l’immigrazione della provincia di residenza ai sensi
dell’articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una
conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalità
previste dall’articolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per
l’impiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni l’eventuale
disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l’impiego
stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 22, comma
3.
2. Lo sportello unico per
l’immigrazione rilascia comunque l’autorizzazione nel rispetto del diritto di
precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1
e non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di
lavoro.
3. L’autorizzazione al
lavoro stagionale ha validità da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in
corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con
ri-
ferimento
all’accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso
diversi datori di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale,
ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia
rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di
precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro
stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto
regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il
permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le
condizioni.
5. Le commissioni regionali
tripartite, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con
le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire
l’accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni
possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore
a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee
condizioni di lavoro della manodopera, nonchè eventuali incentivi diretti o
indiretti per favorire l’attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure
complementari relative all’accoglienza.
6. Il datore di lavoro che
occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più
stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui
permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell’articolo 22,
comma 12».
Art.
21.
(Ingresso
e soggiorno per lavoro autonomo)
1. Al testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 26, dopo il comma 7, è
aggiunto, in fine, il seguente:
«7-bis. La condanna con
provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del
Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli
articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di
soggiorno rilasciato allo straniero e l’espulsione del medesimo con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica».
Art.
22.
(Attività
sportive)
1. Al testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 27, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al comma 1, dopo la lettera r) è aggiunta la seguente:
«r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie
pubbliche e private;»;
b)
dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:
«5-bis. Con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell’interno e del lavoro e delle
politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale d’ingresso degli
sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o
comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale
ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all’approvazione
del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali
di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di
assicurare la tutela dei vivai giovanili».
Art.
23.
(Ricongiungimento
familiare)
1. All’articolo 29 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al comma 1:
1) dopo la lettera b) è
inserita la seguente:
«b-bis) figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni
oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute
che comporti invalidità totale»;
2) alla lettera c), sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «qualora non abbiano altri figli nel
Paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora
gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati
gravi motivi di salute»;
3) la lettera d) è
abrogata;
b) i
commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«7. La domanda di nulla osta
al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione
compresa quella attestante i rapporti di parentela, coniugio e la minore età,
autenticata dall’autorità consolare italiana, è presentata allo sportello unico
per l’immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo
competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia
contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del
ricevimento. L’ufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la
questura competente, l’esistenza dei requisiti di cui al presente articolo,
emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla
osta.
8. Trascorsi novanta giorni
dalla richiesta del nulla osta, l’interessato può ottenere il visto di ingresso
direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro
esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per
l’immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della
relativa documentazione.
9. Le rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì il visto di ingresso al
seguito nei casi previsti dal comma 5».
Art.
24.
(Permesso
di soggiorno
per
motivi familiari)
1. All’articolo 30 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 5, prima delle
parole: «In caso di separazione», sono inserite le seguenti: «In caso di morte
del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento
e».
Art.
25.
(Minori
affidati al compimento
della
maggiore età)
1. All’articolo 32 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1 sono
aggiunti i seguenti:
«1-bis. Il permesso di
soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di
accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della
maggiore età, semprechè non sia intervenuta una decisione del Comitato per i
minori stranieri di cui all’articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati
che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto
di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia
rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394.
1-ter. L’ente gestore dei
progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del
compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-bis, che
l’interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha
seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio
e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle
forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di
contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.
1-quater. Il numero dei
permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo è portato in
detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui
all’articolo 3, comma 4».
Art.
26.
(Accesso
ai corsi delle università)
1. Il comma 5 dell’articolo
39 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito
dal seguente:
«5. È comunque consentito
l’accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti
italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di
soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari,
per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli
stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di
studio superiore conseguito in Italia, nonchè agli stranieri, ovunque residenti,
che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle
scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto
di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di
studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per
studio».
Art.
27.
(Centri
di accoglienza e accesso
all’abitazione)
1. Al testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 40, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;
b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L’accesso alle
misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a
Paesi dell’Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che
disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle
leggi e regolamenti vigenti in materia»;
c)
il comma 5 è abrogato;
d)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Gli stranieri titolari
di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di
permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di
lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni
di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale
pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente
predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l’accesso alle
locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero,
acquisto e locazione della prima casa di abitazione».
Art.
28.
(Aggiornamenti
normativi)
1. Nel testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, ovunque ricorrano, le parole: «ufficio periferico
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale» sono sostituite dalle
seguenti: «prefettura-ufficio territoriale del Governo» e le parole: «il
pretore» sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale in composizione
monocratica».
2. All’articolo 25 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, il primo periodo del comma
5 è sostituito dal seguente: «Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si
applicano le disposizioni dell’articolo 22, comma 13, concernenti il
trasferimento degli stessi all’istituto o ente assicuratore dello Stato di
provenienza».
3. All’articolo 26 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nel comma 3, le parole da:
«o di corrispondente garanzia» fino alla fine del comma sono
soppresse.
Art.
29.
(Matrimoni
contratti al fine di eludere le norme sull’ingresso e sul soggiorno dello
straniero)
1. Al testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 30, dopo il comma 1, è
inserito il seguente:
«1-bis. Il permesso di
soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), è immediatamente revocato
qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l’effettiva convivenza
salvo che dal matrimonio sia nata prole».
Art.
30.
(Misure
di potenziamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici
consolari)
1. Al fine di provvedere
alle straordinarie esigenze di servizio connesse con l’attuazione delle misure
previste dalla presente legge, e nelle more del completamento degli organici del
Ministero degli affari esteri mediante ricorso alle ordinarie procedure di
assunzione del personale, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari
di prima categoria possono assumere, previa autorizzazione dell’Amministrazione
centrale, personale con contratto temporaneo della durata di sei mesi, nel
limite complessivo di ottanta unità, anche in deroga ai limiti del contingente
di cui all’articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per le stesse
esigenze il contratto può essere rinnovato per due ulteriori successivi periodi
di sei mesi, anche in deroga al limite temporale di cui all’articolo 153,
secondo e terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18
del 1967. Le suddette unità di personale sono destinate a svolgere mansioni
amministrative ordinarie nelle predette sedi all’estero. Nelle medesime sedi un
corrispondente numero di unità di personale di ruolo appartenente alle aree
funzionali è conseguentemente adibito all’espletamento di funzioni istituzionali
in materia di immigrazione ed asilo, nonchè di rilascio dei visti di
ingresso.
2. Per l’assunzione del
personale di cui al comma 1 si applicano le procedure previste per il personale
temporaneo di cui all’articolo 153 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967.
Capo
II
DISPOSIZIONI
IN
MATERIA DI ASILO
Art.
31.
(Permesso
di soggiorno
per
i richiedenti asilo)
1. L’ultimo periodo del
comma 5 dell’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal
seguente: «Il questore territorialmente competente, quando non ricorrano le
ipotesi previste negli articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un
permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di
riconoscimento».
Art.
32.
(Procedura
semplificata)
1. Al decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 1, il comma 7 è abrogato;
b)
dopo l’articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. - (Casi di
trattenimento) – 1. Il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine
di esaminare la domanda di asilo presentata. Esso può, tuttavia, essere
trattenuto per il tempo strettamente necessario alla definizione delle
autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato in base alle
disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei seguenti casi:
a)
per verificare o determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli non sia
in possesso dei documenti di viaggio o d’identità, oppure abbia, al suo arrivo
nello Stato, presentato documenti risultati falsi;
b)
per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali
elementi non siano immediatamente disponibili;
c)
in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad
essere ammesso nel territorio dello Stato.
2. Il trattenimento deve
sempre essere disposto nei seguenti casi:
a) a
seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero
fermato per avere eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito
dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;
b) a
seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero
già destinatario di un provvedimento di espulsione o
respingimento.
3. Il trattenimento previsto
nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e nei casi di cui al comma 2,
lettera a), è attuato nei centri di identificazione secondo le norme di apposito
regolamento. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e
le modalità di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti adottati
dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), dal
Consiglio d’Europa e dall’Unione europea. Nei centri di identificazione sarà
comunque consentito l’accesso ai rappresentanti dell’ACNUR. L’accesso sarà
altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei
rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero
dell’interno.
4. Per il trattenimento di
cui al comma 2, lettera b), si osservano le norme di cui all’articolo 14 del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei centri di
permanenza temporanea e assistenza di cui al medesimo articolo 14 sarà comunque
consentito l’accesso ai rappresentanti dell’ACNUR. L’accesso sarà altresì
consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con
esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero
dell’interno.
5. Allo scadere del periodo
previsto per la procedura semplificata di cui all’articolo 1-ter, e qualora la
stessa non si sia ancora conclusa, allo straniero è concesso un permesso di
soggiorno temporaneo fino al termine della procedura
stessa.
Art. 1-ter. - (Procedura
semplificata) – 1. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2
dell’articolo 1-bis è istituita la procedura semplificata per la definizione
della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato secondo le modalità di
cui ai commi da 2 a 6.
2. Appena ricevuta la
richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui all’articolo 1-bis,
comma 2, lettera a), il questore competente per il luogo in cui la richiesta è
stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei
centri di identificazione di cui all’articolo 1-bis, comma 3. Entro due giorni
dal ricevimento dell’istanza, il questore provvede alla trasmissione della
documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento
dello status di rifugiato che, entro quindici giorni dalla data di ricezione
della documentazione, provvede all’audizione. La decisione è adottata entro i
successivi tre giorni.
3. Appena ricevuta la
richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui all’articolo 1-bis,
comma 2, lettera b), il questore competente per il luogo in cui la richiesta è
stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei
centri di permanenza temporanea di cui all’articolo 14 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; ove già sia in corso il
trattenimento, il questore chiede al tribunale in composizione monocratica la
proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire
l’espletamento della procedura di cui al presente articolo. Entro due giorni dal
ricevimento dell’istanza, il questore provvede alla trasmissione della
documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento
dello status di rifugiato che, entro quindici giorni dalla data di ricezione
della documentazione, provvede all’audizione. La decisione è adottata entro i
successivi tre giorni.
4. L’allontanamento non
autorizzato dai centri di cui all’articolo 1-bis, comma 3, equivale a rinuncia
alla domanda.
5. Lo Stato italiano è
competente all’esame delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato
di cui al presente articolo, ove i tempi non lo consentano, ai sensi della
Convenzione di Dublino ratificata ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n.
523.
6. La commissione
territoriale, integrata da un componente della Commissione nazionale per il
diritto di asilo, procede, entro dieci giorni, al riesame delle decisioni su
richiesta adeguatamente motivata dello straniero di cui è disposto il
trattenimento in uno dei centri di identificazione di cui all’articolo 1-bis,
comma 3. La richiesta va presentata alla commissione territoriale entro cinque
giorni dalla comunicazione della decisione. L’eventuale ricorso avverso la
decisione della commissione territoriale è presentato al tribunale in
composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni,
anche dall’estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso non
sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il
richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere
autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all’esito del ricorso. La
decisione di rigetto del ricorso è immediatamente
esecutiva.
Art. 1-quater. -
(Commissioni territoriali) – 1. Presso le prefetture-uffici territoriali del
Governo indicati con il regolamento di cui all’articolo 1-bis, comma 3, sono
istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di
rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro
dell’interno, sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e
composte da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante
dell’ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie
locali e da un rappresentante dell’ACNUR. Per ciascun componente deve essere
previsto un componente supplente. Tali commissioni possono essere integrate, su
richiesta del Presidente della Commissione centrale per il riconoscimento dello
status di rifugiato prevista dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da un funzionario del
Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli
effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di
richiedenti asilo, in ordine alle domande dei quali occorra disporre di
particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di
provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. In caso di parità,
prevale il voto del Presidente. Ove necessario, in relazione a particolari
afflussi di richiedenti asilo, le commissioni possono essere composte da
personale posto in posizione di distacco o di collocamento a riposo. La
partecipazione del personale di cui al precedente periodo ai lavori delle
commissioni non comporta la corresponsione di compensi o di indennità di
qualunque natura.
2. Entro due giorni dal
ricevimento dell’istanza, il questore provvede alla trasmissione della
documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento
dello status di rifugiato che entro trenta giorni provvede all’audizione. La
decisione è adottata entro i successivi tre giorni.
3. Durante lo svolgimento
dell’audizione, ove necessario, le commissioni territoriali si avvalgono di
interpreti. Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni
sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse verranno comunicate al
richiedente, unitamente all’informazione sulle modalità di impugnazione, nelle
forme previste dall’articolo 2, comma 6, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286.
4. Nell’esaminare la domanda
di asilo le commissioni territoriali valutano per i provvedimenti di cui
all’articolo 5, comma 6, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998, le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti
dalle convenzioni internazionali di cui l’Italia è firmataria e, in particolare,
dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto
1955, n. 848.
5. Avverso le decisioni
delle commissioni territoriali è ammesso ricorso al tribunale ordinario
territorialmente competente che decide ai sensi dell’articolo 1-ter, comma
6.
Art. 1-quinquies. -
(Commissione nazionale per il diritto di asilo) – 1. La Commissione centrale per
il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dall’articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n.
136, è trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo, di seguito
denominata “Commissione nazionale“, nominata con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell’interno e degli
affari esteri. La Commissione è presieduta da un prefetto ed è composta da un
dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un
funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera
prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertà civili e
l’immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza. Alle
riunioni partecipa un rappresentante del delegato in Italia dell’ACNUR. Ciascuna
amministrazione designa, altresì, un supplente. La Commissione nazionale, ove
necessario, può essere articolata in sezioni di analoga
composizione.
2. La Commissione nazionale
ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di
formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di
raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e
cessazione degli status concessi.
3. Con il regolamento di cui
all’articolo 1-bis, comma 3, sono stabilite le modalità di funzionamento della
Commissione nazionale e di quelle territoriali.
Art. 1-sexies. - (Sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati) – 1. Gli enti locali che prestano
servizi finalizzati all’accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei
rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria
possono accogliere nell’ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo
di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli
articoli 1-bis e 1-ter.
2. Il Ministro dell’interno,
con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, e nei limiti
delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1-septies, al sostegno finanziario
dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore all’80 per
cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa
territoriale.
3. In fase di prima
attuazione, il decreto di cui al comma 2:
a)
stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di
contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le
modalità per la sua eventuale revoca;
b)
assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all’articolo
1-septies, la continuità degli interventi e dei servizi già in atto, come
previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;
c)
determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all’articolo
1-septies, le modalità e la misura dell’erogazione di un contributo economico di
prima assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra nei casi
previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter e che non è accolto nell’ambito dei
servizi di accoglienza di cui al comma 1.
4. Al fine di razionalizzare
e ottimizzare il sistema di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e
dello straniero con permesso umanitario di cui all’articolo 18 del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di
accoglienza territoriali, il Ministero dell’interno attiva, sentiti
l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l’ACNUR, un servizio
centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto
tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma
1. Il servizio centrale è affidato, con apposita convenzione,
all’ANCI.
5. Il servizio centrale di
cui al comma 4 provvede a:
a)
monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e
degli stranieri con permesso umanitario;
b)
creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei
richiedenti asilo e dei rifugiati;
c)
favorire la diffusione delle informazioni sugli
interventi;
d)
fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei
servizi di cui al comma 1;
e)
promuovere e attuare, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, programmi
di rimpatrio attraverso l’Organizzazione internazionale per le migrazioni o
altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere
umanitario.
6. Le spese di funzionamento e di
gestione del servizio centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del
Fondo di cui all’articolo 1-septies.
Art. 1-septies. - (Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo) – 1. Ai fini del
finanziamento delle attività e degli interventi di cui all’articolo 1-sexies,
presso il Ministero dell’interno, è istituito il Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell’asilo, la cui dotazione è costituita
da:
a)
le risorse iscritte nell’unità previsionale di base 4.1.2.5 “Immigrati, profughi
e rifugiati“ – capitolo 2359 – dello stato di previsione del Ministero
dell’interno per l’anno 2002, già destinate agli interventi di cui all’articolo
1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di euro;
b)
le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi comprese quelle
già attribuite all’Italia per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di
accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero dell’economia e delle
finanze;
c) i
contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o
organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell’Unione
europea.
2. Le somme di cui al comma
1, lettere b) e c), sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.
3. Il Ministro dell’economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
2. Per la costruzione di
nuovi centri di identificazione è autorizzata la spesa nel limite massimo di
25,31 milioni di euro per l’anno 2003.
Art.
33.
(Dichiarazione
di emersione di lavoro
irregolare)
1. Chiunque, nei tre mesi
antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ha occupato alle
proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attività
di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne
limitano l’autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare, può denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo competente per territorio mediante presentazione della
dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La
dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli
uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell’ufficio
postale accettante. La denuncia di cui al primo periodo del presente comma è
limitata ad una unità per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di
sostegno al bisogno familiare.
2. La dichiarazione di
emersione contiene a pena di inammissibilità:
a)
le generalità del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la
cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in
Italia;
b)
l’indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori
occupati;
c)
l’indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d) l’indicazione della retribuzione
convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della
ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono
allegati:
a)
attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari all’importo
trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di
ulteriori somme a titolo di penali ed interessi;
b)
copia di impegno a stipulare con il prestatore d’opera, nei termini di cui al
comma 5, il contratto di soggiorno previsto dall’articolo 5-bis del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall’articolo 6 della
presente legge;
c)
certificazione medica della patologia o handicap del componente la famiglia alla
cui assistenza è destinato il lavoratore. Tale certificazione non è richiesta
qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di
sostegno al bisogno familiare.
4. Nei venti giorni
successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura –
ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica
l’ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la questura accerta se
sussistono motivi ostativi all’eventuale rilascio del permesso di soggiorno
della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura – ufficio
territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato
di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori
extracomunitari cui è riferita la denuncia.
5. Nei dieci giorni
successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del
permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura – ufficio territoriale
del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di
soggiorno nelle forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute
nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di
soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di
soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte dell’organo competente
della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione
contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti
comporta l’archiviazione del relativo procedimento.
6. I datori di lavoro che
inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi
da 1 a 5, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno,
al lavoro e di carattere finanziario, compiute, antecedentemente alla data di
entrata in vigore della presente legge, in relazione all’occupazione dei
lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto i
parametri retributivi e le modalità di calcolo e di corresponsione delle somme
di cui al comma 3, lettera a), nonchè le modalità per la successiva imputazione
delle stesse sia per fare fronte all’organizzazione e allo svolgimento dei
compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione
contributiva del lavoratore interessato in modo da garantire l’equilibrio
finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio
decreto, determina altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli
interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati
antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.
7. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori
d’opera extracomunitari: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un
provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso
di soggiorno; b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni
internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio
dello Stato; c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli
articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi
procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la
responsabilità dell’interessato, ovvero risultino destinatari dell’applicazione
di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della
riabilitazione. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono
impedimento all’espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la
sicurezza dello Stato.
8. Chiunque presenta una
falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le
disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, è punito con la
reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave
reato.
Capo
III
DISPOSIZIONI
DI COORDINAMENTO
Art.
34.
(Norme
transitorie e finali)
1. Entro sei mesi dalla data
della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, all’emanazione delle norme di attuazione ed
integrazione della presente legge, nonchè alla revisione ed armonizzazione delle
disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Con il medesimo regolamento sono definite le
modalità di funzionamento dello sportello unico per l’immigrazione previsto
dalla presente legge; fino alla data di entrata in vigore del predetto
regolamento le funzioni di cui agli articoli 18, 23 e 28 continuano ad essere
svolte dalla direzione provinciale del lavoro.
2. Entro quattro mesi dalla
data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si
procede, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, alla revisione ed
integrazione delle disposizioni regolamentari vigenti sull’immigrazione, sulla
condizione dello straniero e sul diritto di asilo, limitatamente alle seguenti
finalità:
a)
razionalizzare l’impiego della telematica nelle comunicazioni, nelle suddette
materie, tra le amministrazioni pubbliche;
b)
assicurare la massima interconnessione tra gli archivi già realizzati al
riguardo o in via di realizzazione presso le amministrazioni
pubbliche;
c)
promuovere le opportune iniziative per la riorganizzazione degli archivi
esistenti.
3. Il regolamento previsto
dall’articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto
dall’articolo 32, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 si applicano a
decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento; fino a tale
data si applica la disciplina anteriormente vigente.
4. Fino al completamento di
un adeguato programma di realizzazione di una rete di centri di permanenza
temporanea e assistenza, accertato con decreto del Ministro dell’interno,
sentito il Comitato di cui al comma 2 dell’articolo 2-bis del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall’articolo 2 della
presente legge, il sindaco, in particolari situazioni di emergenza, può disporre
l’alloggiamento, nei centri di accoglienza di cui all’articolo 40 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, di stranieri non in
regola con le disposizioni sull’ingresso e sul soggiorno nel territorio dello
Stato, fatte salve le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio
medesimo.
Art.
35.
(Istituzione
della Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle
frontiere)
1. È istituita, presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, la Direzione
centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere con compiti di
impulso e di coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto
dell’immigrazione clandestina, nonchè delle attività demandate alle autorità di
pubblica sicurezza in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Alla
suddetta Direzione centrale è preposto un prefetto, nell’ambito della dotazione
organica esistente.
2. Fermo restando quanto
previsto dal comma 1, la determinazione del numero e delle competenze degli
uffici in cui si articola la Direzione centrale dell’immigrazione e della
polizia delle frontiere, nonchè la determinazione delle piante organiche e dei
mezzi a disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro dell’interno, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 5
della legge 1º aprile 1981, n. 121. Dall’istituzione della Direzione centrale,
che si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti, non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
3. La denominazione della
Direzione centrale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera h), del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, è
conseguentemente modificata in «Direzione centrale per la polizia stradale,
ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di
Stato».
4. Eventuali integrazioni e
modifiche delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono effettuate con la
procedura di cui all’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
Art.
36.
(Esperti
della Polizia di Stato)
1. Nell’ambito delle
strategie finalizzate alla prevenzione dell’immigrazione clandestina, il
Ministero dell’interno, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, può
inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari funzionari
della Polizia di Stato in qualità di esperti nominati secondo le procedure e le
modalità previste dall’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18. A tali fini il contingente previsto dal citato articolo
168 è aumentato sino ad un massimo di ulteriori undici unità, riservate agli
esperti della Polizia di Stato, corrispondenti agli esperti nominati ai sensi
del presente comma.
2. All’onere derivante
dall’attuazione del presente articolo, determinato nella misura di 778.817 euro
per l’anno 2002 e di 1.557.633 euro annui a decorrere dall’anno 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
Art.
37.
(Disposizioni
relative al Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di
Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in
materia di immigrazione)
1. Al Comitato parlamentare
istituito dall’articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, che assume la
denominazione di «Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione
dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e
vigilanza in materia di immigrazione» sono altresì attribuiti compiti di
indirizzo e vigilanza circa la concreta attuazione della presente legge, nonchè
degli accordi internazionali e della restante legislazione in materia di
immigrazione ed asilo. Su tali materie il Governo presenta annualmente al
Comitato una relazione. Il Comitato riferisce annualmente alle Camere sulla
propria attività.
Art.
38.
(Norma
finanziaria)
1. Dall’applicazione degli
articoli 2, 5, 17, 18, 19, 20, 25 e 34 non devono derivare oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato.
2. All’onere derivante
dall’attuazione dell’articolo 30, comma 1, valutato in euro 1.515.758 per l’anno
2002, e in euro 3.031.517 per l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri.
3. All’onere derivante
dall’attuazione degli articoli 1, 12, comma 1, lettera c), 13 e 32, valutato in
25,91 milioni di euro per l’anno 2002, 130,65 milioni di euro per l’anno 2003,
125,62 milioni di euro per l’anno 2004 e 117,75 milioni di euro a decorrere dal
2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
4. Il Ministro dell’economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.